ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE E SEDE
1. È costituita ai sensi del CC e della LR 31 del 05/12/2008 l’Associazione Fondiaria Pezzo
2. L’Associazione ha sede in via delle Scuole 90 a Ponte di Legno (BS).
ARTICOLO 2
PRINCIPI
1. L’Associazione è apolitica ed apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti in modo personale e spontaneo (salvo il rimborso delle spese vive anticipate dall’associato in nome e per conto dell’Associazione).
2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria degli associati; le cariche all’interno dei suddetti organi associativi, quali presidente, vice presidente ecc. vengono attribuite dal rispettivo organo.
3. La durata dell’Associazione è illimitata.
ARTICOLO 3
SCOPI E FINALITÀ
1. L’Associazione non ha fini di lucro e raggruppa:
● i proprietari di terreni che ricadono all’interno del territorio di pertinenza della frazione di Pezzo (specificati all’interno di apposito regolamento)con destinazione agricola, boschiva o pastorale
● altri sostenitori ed è finalizzata alla gestione, al mantenimento e alla valorizzazione del territorio, con lo scopo di:
● Valorizzare i terreni agricoli evitando il progressivo abbandono
● Proteggere e migliorare il territorio, l’ambiente ed il paesaggio
● Effettuare azioni di promozione e valorizzazione del territorio dell’ambito di riferimento
● Costruire una comunità cooperante intorno agli obiettivi prefissati
● Attenzione alla biodiversità
● Attenzione alla sicurezza
● Attenzione ai servizi ecosistemici
2. Per attuare tale gestione l’Associazione può:
● concedere in uso i terreni ricevuti in gestione:
i. Ai membri dell’Associazione
ii. A soggetti terzi
i quali si impegnino a gestirli secondo le indicazioni del piano di gestione che sarà realizzato dall’Associazione, ovvero, in mancanza di questi, secondo le indicazioni fornite dall’Associazione medesima secondo contratti appropriati e regolarmente sottoscritti a garanzia dei reciproci impegni.
● Gestire in via diretta i terreni ricevuti in gestione
3. Allo scopo del miglioramento dei fondi e della loro fruibilità, l’Associazione, direttamente o per il tramite di imprese/professionisti di propria fiducia, entro il proprio ambito di azione e relativamente ai fondi ricevuti in gestione si occupa di:
● Progettazione, realizzazione, e mantenimento delle opere di sostegno afferenti i terreni concessi in gestione
● Progettazione realizzazione e mantenimento delle strade interpoderali
● Progettazione realizzazione e mantenimento dei sentieri montani
● Azioni necessarie alla sicurezza idrogeologica e alla prevenzione degli incendi boschivi
● Progettazione Realizzazione e mantenimento delle opere idriche necessarie alla regimazione delle acque presenti nei fondi;
in
● Attività di ricognizione dei diritti afferenti ai fondi dati gestione all’Associazione utilizzazione come da consuetudini;
e alla loro
● Formulazione di proposte di revisione dei diritti afferenti ai fondi laddove ciò sia funzionale al miglioramento dei fondi e l’aggiornamento dei diritti stessi;
● Richiesta di incentivi per la forestazione e autorizzazioni per il taglio dei boschi in gestione e procedure alla relativa esecuzione, nonché procedere a rimboschimenti e riqualificazioni colturali;
● In generale, tutte le azioni volte al miglioramento delle potenzialità dei terreni.
4. L’Associazione promuove la cooperazione e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, favorendo lo scambio di idee, di buone pratiche anche innovative nonché la conservazione del patrimonio culturale e delle conoscenze;
5. La gestione dei terreni è conferita all’Associazione a titolo gratuito mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:
● Il titolo di proprietà o di altro diritto reale (es. usufrutto)
● Le superficie
● La coltura prevalente
● Gli identificativi catastali
● Eventuali diritti di servitù interessanti i fondi (es. Servitù di passaggio)
L’Associazione non è obbligata ma può a propria discrezione effettuare controlli circa la veridicità di quanto attestato dagli associati in sede di conferimento in gestione dei terreni; Scopo dell’Associazione è, altresì, quello di sostituire a una gestione individuale dei terreni ovvero il loro abbandono sotto il profilo dello sfruttamento agricolo una gestione di tipo collettivo, che ottimizzi il rendimento dei terreni medesimi e che consenta una pianificazione diffusa della gestione del territorio.
6. L’Associazione gestisce i terreni, o altri beni, propri e/o conferiti all’Associazione stessa, in modo unitario.
7. Le eventuali entrate derivanti dal canone di affitto dei terreni dati in gestione dall’Associazione a soggetti terzi sono prioritariamente destinate alla manutenzione ed al miglioramento del territorio entro l’ambito di riferimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo si menzionano:
● Strade interpoderali
● Sentieri
● Terrazzamenti
● Regimazioni idriche
● Linee tagliafuoco
● Piccoli bacini di accumulo idrico
● Sfalcio e conduzione delle superfici a prato
● Taglio e conduzione delle superfici a bosco
8. L’Associazione si occupa anche di:
● Redigere e attuare il piano di gestione, in cui sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale e di conservazione dell’ambiente e del paesaggio;
● Procedere all’individuazione dei terreni abbandonati silenti (proprietario sconosciuto o non rintracciabile) e formulare proposte per il suo recupero;
9. L’Associazione potrà:
● richiedere incentivi e contributi pubblici e privati;
● partecipare a bandi nazionali, regionali ed europei;
● organizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, (in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017); al fine di sostenere con misure di finanziamento pubblico e privato la realizzazione dei propri scopi e delle proprie finalità.
10. L’Associazione può altresì svolgere le seguenti attività strumentali secondarie:
● Promuovere e gestire studi, ricerche e divulgazioni in materia di difesa dell’ambiente, della biodiversità, del territorio, dei servizi ecosistemici, del turismo culturale ed ecosostenibile;
● Organizzare corsi e campagne di sensibilizzazione, educazione, formazione e ricerca relativamente alle attività svolte dall’Associazione;
● Organizzare percorsi e attività di turismo del benessere, culturale, sportivo, didattico;
● Collaborare con altre associazioni, consorzi, enti pubblici e privati anche mediante la stipula di rapporti negoziali, convenzionati e contributivi;
● Promuovere e diffondere la vendita dei prodotti agro silvo pastorali di qualità;
11. L’Associazione può avvalersi per il perseguimento dei propri scopi e finalità, delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati, ai sensi dell’art 19. È altresì previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli associati, analiticamente documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo. In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.
ARTICOLO 4
ASSOCIATI
1. Possono aderire all’Associazione:
a. Gli associati ordinari (i proprietari conferitori) di terreni situati entro l’ambito di riferimento dell’Associazione che dichiarano di accettare il presente statuto e che si impegnano ad operare per il conseguimento degli obiettivi associativi. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità. Le proprietà conferite in gestione, siano di persone fisiche o siano di persone giuridiche verranno considerate come singolo associato e questo indipendentemente dal fatto che i terreni siano di proprietà esclusiva di un singolo soggetto o che siano in comproprietà tra più soggetti. Gli associati sono rappresentati nella maniera che segue:
■ Per il tramite del loro rappresentante legale per quanto riguarda enti/imprese/persone giuridiche o per il tramite di portavoce da esso nominato
■ Per il tramite del soggetto portavoce per quanto riguarda particelle in comproprietà tra più soggetti il quale a discrezione dei comproprietari potrà essere individuato tra un soggetto scelto tra i comproprietari oppure altro soggetto di fiducia dei comproprietari stessi.
■ Direttamente da parte del proprietario nel caso di particelle a proprietà esclusiva o per mezzo di portavoce di propria fiducia
b. Gli associati sostenitori che non siano proprietari di terreni, ma che condividano le finalità dell’Associazione.
2. Le proprietà la cui gestione è conferita all’Associazione Fondiaria non sono in alcun modo usucapibili e la relativa proprietà è e resta del conferente e dei suoi eredi.
3. Utilizzazioni a livello personale di porzioni di propri terreni conferiti all’Associazione saranno possibili purché siano coerenti con il piano di gestione, la cui stesura e aggiornamento è a cura dell’Associazione.
4. In caso di decesso, estinzione, abbandono, o recesso dell’ associato, i beni da questo conferiti in gestione all’Associazione si intendono tali almeno fino alla cessazione degli impegni assunti nel frattempo dall’Associazione.
5. Il numero di associati è illimitato e in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.
ARTICOLO 5
CRITERI DI AMMISSIONE RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
1. Possono aderire all’Associazione:
● Soggetti proprietari di terreni entro l’ambito di riferimento dell’Associazione che intendano acquisire la qualifica di associato ordinario. Per aderire all’Associazione l’aspirante aderente deve presentare apposita domanda compilando la scheda di adesione che sarà esaminata dal Consiglio Direttivo in cui dichiara:
i. Di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione, il piano di gestione e ogni altro eventuale regolamento interno all’Associazione;
ii. Di conferire per almeno 5 anni la gestione dei terreni indicati;
iii. Quale sia il soggetto portavoce della proprietà per i rapporti con l’Associazione;
iv. Le caratteristiche delle proprietà concesse in gestione;
● Soggetti sostenitori che intendano acquisire la qualifica di associato sostenitore. Per aderire all’Associazione l’aspirante aderente deve presentare apposita domanda compilando la scheda di adesione che sarà esaminata dal Consiglio Direttivo in cui dichiara:
i. di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione, il piano di gestione e ogni altro eventuale regolamento interno all’Associazione; Spetta al Consiglio Direttivo rilevare l’esistenza dei requisiti per l’acquisizione della qualifica di associato e deliberare di conseguenza l’ammissione dell’aderente. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione.
2. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti ai punti successivi. Non sono quindi ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3. Il Consiglio Direttivo:
● Cura l’annotazione e l’aggiornamento degli associati nel libro degli associati ordinari e nel libro degli associati sostenitori;
● Cura l’annotazione delle particelle conferite in gestione nel libro dei beni conferiti in gestione;
● Tali registri devono essere reciprocamente aggiornati e deve essere effettuata una ricognizione a scadenza annuale;
4. Espulsione dall’Associazione. Sia che si tratti di associato ordinario sia che si tratti di associato sostenitore avviene nei seguenti casi:
● Comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
● Per danni morali e materiali arrecati all’Associazione e comunque in ogni altro caso in cui l’associato svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’Associazione;
L’espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio. Contro ogni provvedimento è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli associati.
5. Recesso dall’Associazione. La dichiarazione dell’associato di recesso dall’Associazione deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 6 mesi prima della fine dell’anno.
6. Decesso delle persone fisiche conferenti i terreni: in tal caso lo status di associato del deceduto può essere richiesto dal soggetto a cui è stata trasferita la proprietà dei beni.
7. Estinzione del soggetto giuridico conferente i terreni: in tal caso lo status di associato dell’ente estinto può essere richiesto dal soggetto a cui è stata trasferita la proprietà dei beni.
8. In ogni caso, che si tratti di decesso, estinzione, recesso, espulsione, resta fermo l’obbligo di lasciare in gestione all’Associazione i terreni conferiti in gestione per i quali l’Associazione abbia nel mentre stipulato contratti di affitto nei confronti di terzi. Ai fini associativi l’aggiornamento del libro associati avviene alla scadenza dei contratti di gestione.
ARTICOLO 6
DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
1. Gli associati hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all’interno della vita dell’Associazione.
2. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di dimissioni volontarie
3. Tutti gli associati hanno il diritto:
● Di partecipare alle Assemblee
● Di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi associativi
● Di partecipare alle attività promosse dall’Associazione
● Di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione, come definiti nel piano di gestione
● Di dare le dimissioni in qualsiasi momento
4. Gli associati ordinari inoltre hanno il diritto:
● Di votare alle Assemblee
● Di effettuare liberamente la vendita dei terreni agricoli conferiti in gestione, salvi gli impegni presi con l’Associazione con il conferimento di gestione.
● Comunicare all’Associazione potenziali eredi dei beni conferiti, in modo da facilitare il subentro degli stessi nell’Associazione in caso di decesso/recesso.
5. Tutti gli associati sono obbligati:
● A osservare la norme del presente Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organismi associativi, il piano di gestione
● A non contrastare le attività preventivamente concordate dall’Associazione
● A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione
6. Gli associati ordinari sono inoltre obbligati a:
● Comunicare all’Associazione eventuali impegni presi nei confronti di terzi per i beni che hanno conferito o che intendono conferire all’Associazione
● Mantenere la qualità di associato almeno fino alla persistenza di eventuali impegni assunti dall’Associazione relativamente ai beni conferiti in gestione
● Nel caso di vendita del bene conferito in gestione all’Associazione, comunicare all’acquirente l’obbligo del subentro rispetto a agli eventuali impegni assunti dall’Associazione
7. Le prestazioni fornite dai volontari per il buon funzionamento dell’Associazione sono effettuate in modo personale, spontaneo e titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni criteri validi per tutti gli associati, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
ARTICOLO 7
PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
1. Il patrimonio è costituito da beni immobili ed eventualmente mobili conferiti.
2. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
● Contributi di privati e sostenitori
● Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e religiose
● Contributi di organismi internazionali
● Donazioni o lasciti testamentari
● Rimborsi derivanti da convenzioni
● Entrate derivanti da attività economiche marginali svolte sul territorio dell’Associazione (di cui al D.M.del 25/05/1995)
● Rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.
● Ricavati dalle campagne di raccolta fondi organizzate dall’Associazione
● Partecipazione a bandi nazionali, regionali, europei
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del presidente e del segretario.
4. È fatto obbligo agli organi associativi di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.
5. Il fondo comune non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita utile dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ARTICOLO 8
ORGANI ASSOCIATIVI DELL’ASSOCIAZIONE
1. Organi e cariche ricoperte nell’Associazione sono:
● L’assemblea degli associati
● Il Consiglio Direttivo
● Il Presidente
● Il Vice Presidente
● Il Segretario
● Il Revisore dei conti
2. Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite, hanno durata di cinque anni e possono essere riconfermate.
3. Le sostituzioni e cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
ARTICOLO 9
L’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE
1. All’Assemblea partecipano:
● Associati ordinari, presenti nella persona del loro portavoce o suo delegato e hanno diritto di voto
● Associati sostenitori che vi partecipano personalmente senza però diritto di voto.
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione ed è presieduta da un membro eletto all’interno dell’Assemblea. Il segretario dell’Associazione ha il compito di redigere il verbale dell’Assemblea. L’associato eletto come Presidente dell’Assemblea accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti, anche con voto consultivo.
3. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per esigenze dell’Associazione. La convocazione avviene tramite avviso scritto, pubblicato presso la sede dell’Associazione e/o sul sito internet dell’Associazione inoltrato anche per mezzo postale, posta elettronica, sms, PEC, contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare ad ogni associato almeno sette giorni prima.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un terzo degli associati. In tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
5. È possibile tenere le riunioni dell’assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, mediante mezzi di telecomunicazione digitale che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e l’esercizio del diritto di voto.
6. L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
● Presentazione del programma per l’anno successivo
● Approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell’anno precedente e del bilancio preventivo dell’anno successivo
● Alla scadenza del mandato degli organi dell’Associazione per l’elezione delle cariche associative
7. L’Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti, delle proposte per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell’Associazione e ogni qualvolta si renda necessario.
8. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati ordinari, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati ordinari, presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso della prima.
9. Ciascun associato ordinario può essere portatore di una sola delega.
10. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice degli associati ordinari presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto e di scioglimento dell’Associazione per le quali è richiesta la presenza di tre quarti degli associati ordinari ed il voto favorevole della maggioranza degli associati ordinari presenti.
11. I compiti dell’Assemblea sono:
● Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
● Venire a conoscenza del programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo e del relativo bilancio
di previsione
● Approvare il bilancio consuntivo
● Deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto
● Deliberare sullo scioglimento trasformazione, fusione, scissione dell’Associazione
● Decidere in via definitiva sull’espulsione di un associato
● Decidere dell’adesione di nuovi associati
● Ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo e il piano di gestione
● Nominare il liquidatore o deliberare in merito alle devoluzioni dei beni acquisiti dall’Associazione nel corso della sua esistenza (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell’organizzazione) e alla restituzione delle superfici conferite in gestione ai legittimi proprietari originari o loro eredi
● Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. Le deliberazioni dell’Assemblea sono conservate su apposito registro a cura del Segretario, e rimangono depositate nella sede dell’Organizzazione a disposizione degli associati per la libera consultazione.
ARTICOLO 10
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero dispari di componenti da cinque a nove scelti tra gli associati. Resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di uno o più membri del Direttivo.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare sia specifici associati, sia esperti esterni, con voto consultivo. Le decisioni vengono prese con voto di maggioranza semplice (50%+1 dei consiglieri presenti). Compete al Consiglio Direttivo:
● Redigere regolamenti e norme per il funzionamento dell’Associazione da far ratificare all’Assemblea
● Sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato
● Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa
● Eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario
● Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti
● Deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente
● Assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell’organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell’Associazione o del Segretario su apposito registro e rimangono depositate nella sede dell’Associazione a disposizione degli associati per la libera consultazione.
ARTICOLO 11
IL PRESIDENTE
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
2. Il Presidente:
● Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio
● È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche
Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze
● Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa
ARTICOLO 12
IL VICEPRESIDENTE
1. Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
2. Il Vice-presidente o in sua assenza il consigliere più anziano assume i compiti del presidente quando questi non è presente o non è più parte del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 13
INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE
1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove ciò non fosse possibile il Consiglio provvederà alla cooptazione con un associato disponibile a ricoprire tale ruolo sino alla convocazione della prossima Assemblea, nella quale il consigliere vacante verrà eletto.
2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente (o, in sua mancanza, dal consigliere più anziano), sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.
ARTICOLO 14
IL SEGRETARIO
1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un segretario che svolge compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all’emissione di mandati di pagamento per conto dell’Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.
2. Il segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell’organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.
ARTICOLO 15
I REVISORI DEI CONTI
I revisori dei conti sono due e sono nominati dall’Assemblea, anche tra i non associati.
1. Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
2. I revisori dei conti svolgono le seguenti funzioni:
● Verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale
● Verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all’Assemblea
● Redazione della relazione annuale di rendiconto consuntivo e su presentazione all’Assemblea
ARTICOLO 16
ATTIVITÀ SECONDARIE
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/05/1995.
ARTICOLO 17
BILANCIO
1. Ogni anno devono essere redatti, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea che lo approva a norma di legge.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. È composto dal rendiconto economico ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno solare.
3. L’esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 18
LIBRI ASSOCIATIVI
1. L’Associazione deve tenere i seguenti libri, che sono tenuti e aggiornati a cura del Consiglio Direttivo:
a. Libro degli associati ordinari
b. Libro degli associati sostenitori
c. Registro dei volontari
d. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
e. Libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo
f. Libro dei regolamenti e delle norme di funzionamento e del piano di gestione
g. Libro dei beni conferiti in gestione, coordinato con il libro associati ordinari
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta al Consiglio Direttivo, che comunica data in cui, presso la sede dell’Associazione, sarà possibile prenderne visione
ARTICOLO 19
IL VOLONTARIO
1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo e la loro capacità.
2. Per poter esercitare qualsiasi attività per conto dell’Associazione, il volontario deve essere un associato, sia che si tratti di associato ordinario che di associato sostenitore.
3. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per la realizzazione dei fini dell’Associazione.
4. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
5. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 117 dell’art. 17 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
7. L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ARTICOLO 20
MODIFICHE ALLO STATUTO
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o dalla maggioranza degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea soltanto con la presenza di almeno tre quarti degli associati ordinari aderenti e il voto favorevole della maggioranza degli associati ordinari presenti.
ARTICOLO 21
SCIOGLIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con almeno il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea degli associati convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell’Assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli associati.
ARTICOLO 22
NORME DI FUNZIONAMENTO
Le norme di funzionamento, i regolamenti e il piano di gestione eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea sono consegnate agli aderenti che ne fanno richiesta congiuntamente ad una copia del presente Statuto.
ARTICOLO 23
NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi
competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di Associazione.



